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15 Giugno 2015

IMU e immobili strumentali

In merito all’IMU versata per immobili strumentali, la Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che:

  • È possibile dedurre tale IMU dal reddito d’impresa o dal reddito derivante dall’esercizio dell’arte o della professione.
  • La suddetta deduzione non spetta ai fini IRAP.
  • La suddetta deduzione non si deve applicare sul reddito complessivo dell’impresa o del professionista.
  • La quota della deduzione è fissata al 30% per il periodo d’imposta 2013 e al 20% per i periodi d’imposta successivi.

Dal momento che la Legge in commento non specifica nulla sul criterio di deducibilità da adottare, a tale proposito si può fare riferimento a quanto enunciato nell’art. 99, comma 1 del TUIR: “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”. Considerato ciò, poiché per l’IMU non è prevista rivalsa, se ne può dedurre che tale imposta è deducibile per cassa, ossia nell’esercizio in cui si effettua il pagamento.

La deduzione in oggetto è applicabile esclusivamente a immobili strumentali (per natura o per destinazione); restano, dunque, esclusi gli immobili “merce” (immobili alla cui produzione e vendita è finalizzata l’attività d’impresa) e gli immobili “patrimonio” (immobili abitativi dell’impresa che vengono tenuti a disposizione o concessi in locazione). Con la Circolare n. 10/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha escluso anche la deducibilità dell’IMU versata su immobili a uso promiscuo.

In caso di IMU tardivamente versata, persiste la possibilità di deduzione: nell’UNICO 215 l’impresa o il professionista avrà la facoltà di portare in deduzione l’IMU versata nel 2014, sia che essa si riferisca all’anno di imposta 2014, sia che essa si riferisca a un pagamento tardivo relativo all’anno d’imposta 2013.

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