Fondo opere indifferibili, PNRR-PNC e ReGiS
L’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelle relative alle altre categorie di interventi, tra cui i lavori inerenti al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), avviate successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Le altre categorie di interventi
Si riporta l’elenco degli ulteriori ambiti, interessati dal fondo opere indifferibili, previsti dalla normativa di riferimento:
- Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);
- Opere/interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2019;
- Programma Giubileo 2025, predisposto, ai sensi dell’art.1, comma 423, della L. n. 234/2021, dal Commissario straordinario di sui all’art.1, comma 421, della medesima legge;
- Opere/interventi relativi all’Art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020 e realizzati dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.;
- Opere/interventi previsti dal decreto di cui all’art. 9, comma 5-ter, del DL n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L n. 25/2022 e di competenza dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
I macro-ruoli
Distinguiamo 3 macro-ruoli all’interno del processo operativo di accesso/erogazione/gestione del “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”, ovvero:
- Amministrazioni statali istanti
- Stazioni appaltanti (amministrazioni aggiudicatrici)
- MEF RGS
Procedura semplificata e no
L’accesso alla procedura semplificata è previsto per i seguenti interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR:
- interventi per le aree del terremoto verificatosi nel 2009 e 2016;
- strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione;
- sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica;
- piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.
Nello specifico, la procedura semplificata, disciplinata dai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del Dpcm 28 luglio 2022, prevede un meccanismo di preassegnazione automatica, senza istanza, per ciascun intervento. Tale preassegnazione costituisce titolo per l’accertamento dell’ulteriore contributo a bilancio.
A differenza della disciplina semplificata prevista per l’attuazione degli interventi del PNRR, per l’attuazione di quelli del PNC gli enti locali possono, previa dimostrazione di un fabbisogno maggiore, accedere anche alla procedura ordinaria.
Le procedure di accesso al fondo opere indifferibili
Nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 è stato pubblicato il DPCM 28 luglio 2022, adottato in attuazione del comma 7 bis del citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con cui sono state definite le procedure per l’accesso al Fondo opere indifferibili suindicato da parte delle Amministrazioni statali istanti.
La richiesta di accesso al Fondo opere indifferibili ha lo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ovvero le rimodulazioni del quadro economico o l’uso di economie.
L’articolo 5 del richiamato DPCM 28 luglio 2022 stabilisce che “Al fine della predisposizione dell’istanza di accesso al Fondo opere indifferibili, le Amministrazioni statali istanti procedono, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, all’istruttoria delle richieste di finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante. Conclusa l’istruttoria di cui al periodo precedente, le Amministrazioni competenti presentano l’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche con riguardo ai dati che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.”
Al fine di consentire la presentazione delle istanze di accesso al Fondo opere indifferibili con modalità automatizzate, sono state sviluppate specifiche funzionalità del Sistema informativo ReGiS di supporto alla gestione del PNRR.
Il processo dell’istanza di accesso al fondo opere indifferibili
Il processo, in linea generale, è articolato nelle seguenti fasi:
- le stazioni appaltanti manifestano la necessità di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” poiché presentano un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari;
- le stesse stazioni inseriscono la domanda di finanziamento utilizzando le funzionalità del sistema ReGiS;
- tramite lo stesso sistema informativo, le Amministrazioni centrali titolari degli interventi effettuano l’istruttoria pervista dall’articolo 5 del DPCM;
- completata l’istruttoria con esito positivo, le Amministrazioni centrali titolari di interventi inviano le istanze di finanziamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite le funzionalità del sistema ReGiS;
- il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato esamina le istanze di finanziamento e, qualora ne sussistano i requisiti, adotta i provvedimenti necessari all’assegnazione e al trasferimento delle risorse con le modalità definite dagli articoli 6, 7 e 8 del DPCM del 28 luglio 2022.
Considerazioni conclusive
Si segnala che l’assegnazione del contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR di cui all’allegato 1 è disciplinata dall’articolo 7, del DPCM del 28 luglio 2022, e risponde a quanto previsto dall’articolo 26, comma 7-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ferma l’applicazione dell’articolo 6, comma 6 del DPCM, gestione possibili economie, a seguito dell’aggiudicazione della gara.
Ricordiamo infine quanto già citato in precedenza, ovvero che per far fronte ai maggiori costi in questione il decreto legge v. 50/2022 ha previsto, per le stazioni appaltanti, anche la possibilità di recuperare risorse attraverso una rimodulazione delle somme a disposizione indicate nei quadri economici relativi agli interventi di cui sono titolari, oppure utilizzare somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti delle procedure contabili di spesa e della residua spesa autorizzata.