L’esistenza di una convenzione pubblica non è presupposto sufficiente a sancire l’esenzione ICI/IMU per la struttura convenzionata con il servizio sanitario (Corte di Cassazione, sentenza 6711/2015).
La sentenza in oggetto riguarda il caso di un centro polivalente convenzionato con il servizio sanitario, gestito in funzione di centro psichiatrico e residenza per disabili. La fondazione proprietaria dell’immobile reclamava il diritto all’esenzione ICI, in virtù del fatto che l’attività svolta nel centro non poteva essere considerata attività commerciale: secondo la circolare n. 2/DF del 2009 del Ministero dell’Economia, infatti, non possono essere considerate attività totalmente commerciali quelle “convenzionate o contrattualizzate”, per le quali è prevista una retta fissa indicata dalla convenzione stessa.
La Cassazione ha ritenuto, invece, che l’esistenza di una convenzione non sia sufficiente a caratterizzare l’attività come non commerciale, respingendo quindi la richiesta di esenzione ICI. A parere dei giudici, l’elemento fondamentale, assente nel caso in oggetto, sarebbe il carattere non economico che deve qualificare l’attività.
Quanto rilevato dalla Cassazione in tema ICI è perfettamente applicabile anche in ambito IMU.
Fonte: Quotidiano Enti Locali