Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole.
“1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L’articolo 16-ter equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell’imposta municipale propria.
Nel dettaglio, l’articolo aggiuntivo in esame estende le previsioni contenute nel comma 2 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 alle società agricole.
L’articolo 13 ha disposto l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, prevedendo, al comma 2, le esenzioni dal pagamento, individuate, in generale, nel possesso della prima abitazione, e, in particolare, in alcuni casi specifici quali le cooperative edilizie, i fabbricati destinati ad alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione e alcune ipotesi di immobili appartenenti alle Forze armate.
Ai fini dell’equiparazione in esame, lo stesso comma 2 ha tenuto ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo che i soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 dovevano essere individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.